Fondo rotativo turismo

Il Ministero del turismo ha pubblicato l’avviso pubblico che disciplina le modalità di nuova presentazione delle domande di incentivo erogato dal fondo rotativo imprese per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo e fornisce indicazioni utili per la migliore attuazione dell’intervento, precisando gli oneri informativi a carico delle imprese.

Possono presentare domanda di agevolazione le imprese alberghiere, le imprese che esercitano attività agrituristica, le imprese che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta, nonché le imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici.

Questi soggetti devono gestire, in virtù di un contratto, regolarmente registrato, da allegare alla domanda obbligatoriamente, una attività ricettiva o di servizio turistico in immobili o aree di proprietà di terzi ovvero, devono essere proprietari degli immobili oggetto di intervento presso cui sono esercitati l’attività ricettiva o il servizio turistico.

Le imprese devono essere:

  1. regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese e inserite negli elenchi, albi, anagrafi previsti dalla rispettiva normativa di riferimento;
  2. nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e che non si trovino in stato di liquidazione anche volontaria ovvero di fallimento;
  3. con stabile organizzazione d’impresa nel territorio nazionale;
  4. in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente e con gli obblighi contributivi;
  5. in regime di contabilità ordinaria.

Il programma di investimento deve essere riferito ad una o più delle unità locali dell’impresa richiedente ubicati sul territorio nazionale, fermo restando che per ogni unità locale il programma di investimento deve prevedere la realizzazione di almeno uno degli interventi considerati ammissibili agli incentivi, ciascuno dotato di una propria autonomia funzionale.

Sono ammissibili agli incentivi i programmi di investimento i cui costi al netto di IVA, inclusa la relativa specifica progettazione, siano relativi a:

  1. interventi di incremento dell’efficienza energetica delle strutture di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 agosto 2020;
  2. interventi di riqualificazione antisismica di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi;
  3. interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, in conformità alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503;
  4. interventi edilizi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia o installazione di manufatti leggeri, di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b), c), d) ed e.5), incluse le unità abitative mobili e loro pertinenze e accessori collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, funzionali alla realizzazione degli interventi di incremento dell’efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica e agli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, in conformità alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503;
  5. interventi di realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali, relativi alle strutture di cui all’articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323;
  6. interventi per la digitalizzazione previsti dall’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106;
  7. interventi di acquisto/rinnovo di arredi.

I programmi di investimento, per essere ammessi all’agevolazione, devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di incentivo e comunque entro tre mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento, e devono essere conclusi entro il 31 dicembre 2025.

Per avvio del programma di investimento si intende la data di inizio dei lavori relativi all’investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L’acquisto del suolo aziendale e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio del programma di investimento, ferma restando la non ammissibilità delle relative spese antecedentemente alla presentazione della domanda.

Le spese ammissibili, al netto dell’IVA, non devono essere inferiori a euro 500.000,00 e non superiori a euro 10.000.000,00, fermo restando il rispetto dei massimali di aiuto previsti dal Regolamento GBER.

Gli incentivi sono articolati nel contributo e nel finanziamento agevolato, concessi tenendo conto della dimensione dell’impresa e della ubicazione delle singole unità locali interessate dal programma di investimento sul territorio nazionale.

Al finanziamento agevolato è associato un finanziamento bancario a tasso di mercato di pari importo e durata, erogato dalla banca finanziatrice. Il finanziamento agevolato ed il finanziamento bancario costituiscono insieme il finanziamento, regolato in modo unitario da un unico contratto, sulla base di quanto previsto nella Convenzione stipulata tra il Ministero, l’ABI e CDP, per la disciplina dei reciproci rapporti derivanti dal finanziamento agevolato. Il finanziamento può essere assistito da idonee garanzie.

La banca finanziatrice è scelta dall’impresa che intende presentare domanda di incentivo nell’ambito dell’elenco delle banche aderenti alla Convenzione, pubblicato nei siti istituzionali del Ministero, dell’ABI e di CDP.

Ai fini dell’accesso al finanziamento, le imprese devono aver ricevuto una positiva valutazione del merito di credito da parte di una banca finanziatrice in relazione all’importo del finanziamento richiesto e devono allegare alla domanda di incentivo un’attestazione di conferma e sintesi da parte della relativa banca finanziatrice dell’intervenuta adozione della delibera di finanziamento secondo quanto previsto nella Convenzione o in alternativa attestato della banca finanziatrice redatto secondo lo schema definito dalla Convenzione, della pendenza dell’istruttoria del finanziamento.

La domanda di concessione degli incentivi potrà essere presentata a partire dalle ore 12:00 del giorno 1° luglio 2024 alle ore 12:00 del giorno 31 luglio 2024. La domanda deve essere compilata esclusivamente in forma elettronica utilizzando la procedura informatica messa a disposizione da Invitalia, accessibile dal sito www.invitalia.it.

La modulistica necessaria per la presentazione della domanda sarà disponibile, nell’apposita sezione dedicata alla misura FRI-TUR, sul sito internet www.invitalia.it a partire dalle ore 12 del giorno 30 maggio 2024.

Il modulo di domanda e il piano progettuale, redatti in lingua italiana, devono essere firmati digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa proponente, pena l’inammissibilità della stessa, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Per informazioni potete rivolgervi al nostro ufficio credito Tel 0546.21355 – credito@ascomfaenza.it

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