Decreto aiuti quater: superbonus

In materia di superbonus le novità più rilevanti sono le seguenti:

– la percentuale di detrazione per gli interventi effettuati dai condomini, dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche e dalle ONLUS. APS e OdV, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione la detrazione viene così riformulata: 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, 90% per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023, 70% per quelle sostenute nell’anno 2024 e 65% per quelle sostenute nell’anno 2025;

– slitta dal 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023 il termine ultimo per completare i lavori relati agli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati; per i lavori su unità unifamiliari, ai fini della detrazione occorre essere proprietari o titolari di altro diritto reale di godimento;

– per gli interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche, la detrazione spetta nella misura del 90% anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento, non superiore a 15.000 euro. Per il calcolo di tale reddito di riferimento occorre sommare i redditi complessivi, dell’anno precedente quello in cui si sostiene la spesa, del richiedente e, se presenti nel nucleo familiare, del coniuge (o convivente o unito civilmente) e dei familiari fiscalmente a carico. L’importo così ottenuto va diviso per un coefficiente che è pari a 1 se c’è solo il richiedente. Se c’è anche il coniuge/convivente/unito civilmente, al coefficiente si aggiunge 1; se c’è un familiare a carico si aggiunge 0,5; con due familiari si aggiunge 1; con tre o più familiari si aggiunge 2;

– per tutti i lavori in corso e per chi è in possesso di Cila alla data del 25 novembre 2022 (in caso di interventi su edifici condominiali, la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori deve essere adottata in data antecedente al 25 novembre 2022) continuerà a valere lo sconto massimo del 110%; lo stesso dicasi per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla medesima data del 25 novembre 2022, risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo;

– stessa percentuale del 110% viene confermata per la ricostruzione delle abitazioni che ricadono all’interno del cratere sismico. Viene mantenuta l’agevolazione massima al 110%, per gli interventi realizzati dalle ONLUS sulle strutture sociosanitarie, fino al 2025;

– per gli interventi rientranti nel Superbonus, i crediti d’imposta corrispondenti alla cessione del credito o allo sconto in fattura relativi a comunicazioni inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati, possono essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo, in luogo dell’originaria rateazione prevista per i predetti crediti, previo invio di una comunicazione all’Agenzia delle entrate da parte del fornitore o del cessionario. La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.

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